Apr 28 2014

Statuto dell’Unione Campanari Valle del Serchio

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE

UNIONE CAMPANARI 

VALLE DEL SERCHIO

 

COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA 

ART. 1) 

  1. In data 28 marzo 2014 è costituita l’Associazione “UNIONE CAMPANARI VALLE DEL SERCHIO”, di seguito indicata come Unione.
  2. L’Unione è formata inizialmente dai gruppi fondatori:

Gruppo Campanari di Barga

Gruppo Campanari di Cardoso

Gruppo Campanari di Chiozza

Gruppo Campanari di Cascio-Perpoli

e successivamente dai quei gruppi campanari dislocati nel territorio della Valle del Serchio che, nello spirito del presente statuto, vorranno aderirvi previa domanda scritta e successiva approvazione.

  1. L’Unione rappresenta la voce univoca dei vari gruppi aderenti presso le sedi istituzionali (federazione Nazionale Suonatori di Campane, enti pubblici o privati) per i temi di interesse trasversale agli associati.
  2. Ogni gruppo mantiene la propria autonomia sul territorio di competenza (Parrocchia e Comune di svolgimento dell’attività campanaria), con particolare riferimento alla gestione economica, a manifestazioni ed eventi in generale, uniformi e divise, sistemi di suono ed altre peculiarità del gruppo interessato e del rapporto di questo con il proprio territorio.
  3. 5.  La durata dell’Unione è di 30 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto.

ART. 2)

  1. L’Unione fissa la propria sede presso l’attuale sede del Gruppo Campanari Barga, ovvero a BARGA (Lu), nella proprietà della Propositura denominata “Vignola” (locale al piano primo dell’edificio centrale, condiviso con altre associazioni), con durata a tempo indeterminato e comunque secondo la volontà e le possibilità della Propositura di Barga, proprietaria della struttura. Nessuna richiesta di indennizzo potrà essere avanzata verso il Gruppo Campanari di Barga qualora la sede non fosse più disponibile.

2. Essa per promuovere e divulgare le proprie attività individua l’indirizzo di posta elettronica [email protected].

SCOPO

ART. 3)

  1. L’Unione non ha fini di lucro.
  2. È escluso ogni scopo politico.
  3. L’Unione ha quale scopo:

3.1) la pratica e il mantenimento delle tradizioni campanarie del territorio e la propagazione del culto cattolico attraverso la partecipazione alle attività sociali, culturali, religiose, inerenti all’esecuzione del suono delle campane a livello aggregato tra i vari gruppi e nell’ambito locale, provinciale, regionale e nazionale, oltre che estero;

3.2) la tutela e la disciplina dei diritti degli esercenti il suono delle campane di fronte agli amministratori delle singoli torri campanarie e delle comunità che le accolgono;

3.3) la cementazione dei vincoli di fraterna solidarietà fra gli aderenti.

SOCI

ART. 4)

1.     Assumono la qualità di socio fondatore i gruppi, con i propri iscritti, costituitisi al momento della stipula del presente Statuto. Divengono soci i gruppi campanari dislocati nella Valle del Serchio ed i propri iscritti che, in un secondo momento, presentata regolare domanda, saranno accettati all’interno dell’Unione. Il diritto di voto è personale per ogni membro aderente al gruppo iscritto.

2.     Si procederà alla registrazione/tesseramento degli aventi diritto per adempiere ai vincoli previsti nell’iscrizione alla Federazione Nazionale Suonatori di Campane.

3.     Non è previsto il pagamento di alcuna quota associativa. I vari gruppi dovranno però concorrere, ognuno per la quota di competenza, alle spese di mantenimento dell’Unione (oneri richiesti da Federazione Nazionale Suonatori di Campane, eventuali oneri di gestione, eventuali gite e/o manifestazioni congiunte, ecc.).

4.     L’attività del socio non può essere retribuita in alcun modo. Al socio possono essere rimborsate dall’Unione le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, idoneamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

5.     Vengono individuate due categorie di soci all’interno dell’Unione:

5.1    Soci Campanari, ovvero i gruppi che esercitano l’arte campanaria per una o più torri;

5.2 Soci simpatizzanti, ovvero persone fisiche e/o gruppi non esercitanti l’arte campanaria ma che condividono gli scopi dell’Unione ed accettano le regole del presente statuto.

ART. 5)

  1. Con riferimento all’art. 4.5.2 si precisa che, in via eccezionale e adeguatamente motivata, possono far parte dell’Unione le persone fisiche, le associazioni e gli enti anche non esercitanti l’arte campanaria e che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini, tra cui quelli di solidarietà sociale, previsti dal presente Statuto, che siano comunque in possesso dei seguenti requisiti:
    1. condividere gli scopi e la finalità dell’Unione;
    2. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni;
    3. assenza dello scopo di lucro;
    4. attinenza con l’arte campanaria o attività religiose delle rispettive parrocchie.
  2. 2.  Le organizzazioni pubbliche e/o private di cui al precedente articolo  partecipano nella persona di un unico rappresentante fisico in assemblea. La loro ammissione è deliberata con la maggioranza assoluta dell’assemblea.

ART. 6)

1.     Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo.

2.     Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

3.     I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell’Unione.

4.     Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell’Unione.

ART. 7)

  1. Per l’ammissione a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta di adesione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
    1. indicare nome e cognome, o denominazione, luogo e data di nascita o di costituzione, luogo di residenza o di sede legale per le persone giuridiche;
    2. dichiarare di aver preso visione e, in caso di ammissione, di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
  2. 2.  E’ compito del Consiglio Direttivo dell’Unione deliberare, nella riunione successiva alla data di presentazione, su tale domanda, salvo gravi e giustificati motivi.

ART. 8)

  1. 1.  Gli associati sono tenuti al mantenimento dell’Unione, con particolare riferimento all’importo annuo stabilito come quota di adesione dalla Federazione Nazionale Suonatori di Campane e come già stabilito nell’articolo 4.3. Sono inoltre tenuti all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

ART. 9)

  1. Lo status di socio si perde per dimissioni o esclusione.
  2. I soci sono esclusi per i seguenti motivi:
    1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali, recando quindi danno all’Unione;
    2. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Unione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Unione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

3. Le esclusioni sono deliberate ad insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo, in sede di riunione e a maggioranza dei membri convenuti.

ORGANI SOCIALI

ART. 10)

  1. Gli organi dell’Unione sono:
    1. L’Assemblea dei Soci;
    2. Il Consiglio Direttivo composto da Presidente, Vice Presidente e Tesoriere;
    3. I Delegati presso la Federazione Nazionale Suonatori di Campane.
  2. 2.  Tutte le cariche associative sono svolte a titolo gratuito salvo quanto previsto all’art. 4.4.

ART. 11)

1.       Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo dell’Unione e dura in carica per tre anni, i suoi membri possono essere rieletti.

Allo stesso competono tutte le questioni attinenti la gestione operativa e la rappresentanza dell’Unione. Per casi eccezionali, può comunque chiamare ad esprimersi su argomenti di propria competenza l’assemblea dell’Unione.

2.       All’assemblea hanno diritto ad intervenire (con diritto di un voto per persona o ente regolarmente iscritto in base all’art. 5), tutti gli associati regolarmente registrati ed in regola con i rimborsi di cui all’art. 4.3.

3.       All’assemblea spettano i seguenti compiti:

a.     discutere e deliberare sui bilanci consuntivi ed eventuali bilanci preventivi e sulle relazioni dei Delegati;

b.    eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell’Unione;

c.     approvare le linee generali del programma di attività dell’Unione;

d.    deliberare argomenti ordinari per cui sia chiamata a decidere dal Consiglio Direttivo;

e.     deliberare sullo scioglimento anticipato dell’Unione;

f.     deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

4.       La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, ecc.) purché vi possa essere un riscontro dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea.

ART. 12)

  1. L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo da comunicare alla Federazione Nazionale.
  2. L’Assemblea, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo.
  3. 3.  In occasione di ciascuna assemblea verrà redatto il verbale, firmato dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario, quest’ultimo eletto di volta in volta tra i partecipanti all’assemblea, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 13)

  1. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato dall’assemblea che approva il presente statuto. Lo stesso Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei Delegati presso la Federazione Nazionale Suonatori di Campane, con durata triennale ovvero legata al Consiglio Direttivo che ne ha disposto la nomina.
  2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.  La comunicazione della convocazione può essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, ecc.) o, eccezionalmente, in forma orale.
  3. 3.  Le riunioni degli organi sociali sono valide con la presenza della maggioranza dei membri; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Le votazioni sono palesi e per alzata di mano.

ART. 14)

  1. Il Consiglio Direttivo :
    1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
    2. cura l’esecuzione di eventuali deliberazioni dell’Assemblea;
    3. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
    4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
    5. delibera circa l’ammissione e l’espulsione dei soci;
    6. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
    7. g.  svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale tra cui l’ideazione e realizzazione di progetti di interesse trasversale ai membri costituenti l’Unione.

ART. 15)

1.                Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Unione e la firma sociale.

2.                Egli presiede e convoca l’assemblea; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Unione.

3.                In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

4.                Il Presidente convoca l’Assemblea e ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Unione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

5.                Il Segretario cura i verbali delle assemblee.

6.                Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e si occupa della conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’Unione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

 

 

PATRIMONIO DELL’UNIONE

ART. 16)

  1. Ogni singolo gruppo associato mantiene la propria autonoma gestione economica.
  2. Qualora per accedere ad un finanziamento finalizzato al godimento di un singolo gruppo, venga utilizzata l’Unione o le sue risorse, il contributo dovrà necessariamente transitare dal conto della medesima. Sarà poi, compito del Presidente, verificati gli atti, previa registrazione nelle voci di bilancio, indirizzare tale erogazione al Gruppo interessato, munito di adeguata identità fiscale, al fine di garantire sempre la tracciabilità dell’operazione e garantirne, quindi, la dovuta trasparenza.
  3. Il fondo patrimoniale dell’Unione è indivisibile ed è costituito:

b) dai contributi degli associati e dei privati;

c) dai contributi dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

f) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale e/o produttiva purché  marginali, eventualmente conseguiti dall’Unione per il perseguimento o il supporto delle finalità istituzionali, imponendo comunque il massimo rispetto delle normative vigenti.

Art. 17)

  1. Le somme versate annualmente all’Unione dagli associati rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio e, soprattutto, a sostegno della Federazione Nazionale Suonatori di Campane. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

2.     Il bilancio dell’Unione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’assemblea, e dopo l’approvazione dell’assemblea, lo stesso, provvederà ad inviarlo alla Federazione Nazionale unito alla ricevuta di pagamento della relativa quota associativa.

 

 

 

SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE

ART. 18)

  1. Lo scioglimento dell’Unione deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati regolarmente iscritti.

2.     Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Unione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19)

  1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

 

Barga, 28 marzo 2014

 

L.C.S.

 

I SOCI FONDATORI

Gruppo Campanari di Barga                             Gruppo Campanari di Cardoso

 

_______________________                               _______________________

 

 

 

 

Gruppo Campanari di Chiozza                         Gruppo Campanari di Cascio-Perpoli

 

_______________________                               _______________________

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